Art. 6
Prescrizione di medicinali veterinari antimicrobici e antiparassitari
In vigore dal 7 feb 2024
Prescrizione di medicinali veterinari antimicrobici e antiparassitari
1. Il veterinario non prescrive più di un medicinale veterinario antibiotico da somministrare per via orale nello stesso ciclo di trattamento.
2. Il veterinario prescrive medicinali veterinari contenenti sostanze attive antimicrobiche o antiparassitarie, miscelati con il mangime solido o applicati sulla superficie di quest’ultimo immediatamente prima della somministrazione del mangime, solo per il trattamento di animali nutriti individualmente o di un piccolo gruppo di animali, laddove l’assunzione del medicinale veterinario da parte dei singoli animali possa essere efficacemente controllata.
3. In deroga al paragrafo 2, qualora non siano disponibili mangimi medicati prodotti in conformità del regolamento (UE) 2019/4 o qualora un veterinario ritenga necessario iniziare il trattamento degli animali prima della consegna di tali mangimi, il veterinario può prescrivere per le specie acquatiche destinate alla produzione di alimenti trattamenti di gruppo con medicinali veterinari antimicrobici o antiparassitari da miscelare con il mangime solido.
4. In ulteriore deroga al paragrafo 2, uno Stato membro può limitare nel proprio territorio la prescrizione e la somministrazione orale di medicinali veterinari contenenti sostanze attive antimicrobiche o antiparassitarie, miscelati con il mangime solido o applicati sulla superficie di quest’ultimo immediatamente prima della somministrazione del mangime, solo agli animali alimentati individualmente. Tale restrizione è debitamente giustificata da una disponibilità sufficiente di medicinali veterinari, da un accesso a mangimi medicati prodotti in conformità del regolamento (UE) 2019/4 e/o da pratiche locali di allevamento.
5. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure adottate sulla base del paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:1159:oj#art-6