Art. 3 · Decisione in merito all’utilizzo del medicinale veterinario

Art. 3

Decisione in merito all’utilizzo del medicinale veterinario

In vigore dal 7 feb 2024
Decisione in merito all’utilizzo del medicinale veterinario Nel decidere se somministrare un medicinale veterinario per via orale ad animali destinati alla produzione di alimenti, il veterinario tiene conto di quanto segue: 1) la diagnosi; 2) la disponibilità di medicinali veterinari adeguati; 3) la garanzia, ogniqualvolta possibile, che si ricorra a un trattamento individuale degli animali, eccetto nel caso dei medicinali veterinari immunologici; 4) la specie animale, il sistema di produzione e il numero di animali da sottoporre al trattamento; 5) le proprietà del medicinale veterinario; 6) le caratteristiche pertinenti del mangime o dell’acqua di abbeveraggio; 7) la presenza di biocidi, additivi per mangimi o altre sostanze nel mangime o nell’acqua di abbeveraggio che potrebbero influire sull’assorbimento, sull’efficacia o sulla sicurezza del medicinale veterinario, anche a causa di interazioni o incompatibilità di tale medicinale, e in particolare le prescrizioni di cui all’; 8) lo stato degli impianti e delle attrezzature per la somministrazione orale dei medicinali veterinari nell’azienda, quali le attrezzature per la miscelazione e il dosaggio, il tipo di attrezzature per l’alimentazione o l’abbeveraggio e i locali di conservazione, nonché le condizioni di manutenzione di tali impianti e attrezzature; 9) l’esperienza e le capacità del detentore degli animali o del personale dell’azienda per garantire la conservazione, la preparazione, la somministrazione e lo smaltimento corretti dei medicinali veterinari per la somministrazione orale, compresa la capacità di utilizzare le attrezzature o i dispositivi di dosaggio necessari.
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