Art. 1 · Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 7 feb 2024
Ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento si applica ai medicinali veterinari autorizzati e prescritti che sono somministrati per via orale nell’acqua di abbeveraggio, miscelati con il mangime o applicati sulla superficie di quest’ultimo immediatamente prima della somministrazione del mangime e che sono somministrati ad animali destinati alla produzione di alimenti dal detentore degli animali. 2.   Il presente regolamento non si applica all’uso di mangimi medicati prodotti in conformità del regolamento (UE) 2019/4.
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