Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 305/2013
In vigore dal 6 feb 2024
Modifiche del regolamento delegato (UE) n. 305/2013
Il regolamento delegato (UE) n. 305/2013 è così modificato:
1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
“centro di raccolta delle chiamate di emergenza” (PSAP), un centro di raccolta delle chiamate di emergenza o PSAP quale definito all’, punto 36, della direttiva (UE) 2018/1972 (*1)
(*1) Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).»;"
b)
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
“PSAP più idoneo”, uno PSAP più idoneo quale definito all’, punto 37, della direttiva (UE) 2018/1972»;
c)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
“insieme minimo di dati” (Minimum Set of Data, MSD), le informazioni contestuali definite dalla norma EN 15722:2020 — “Sistemi di trasporto intelligenti - eSafety — eCall, minima serie di dati” — e inviate allo PSAP per il servizio eCall»;
d)
la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m)
“rete pubblica di comunicazione mobile senza fili”, una rete mobile di comunicazione elettronica accessibile al pubblico conformemente alla direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio»;
e)
la lettera n) è sostituita dalla seguente:
«n)
“sala operativa per le emergenze”, una struttura utilizzata da uno o più servizi di pronto intervento per gestire le informazioni contestuali derivate dalle chiamate di emergenza o dagli MSD»;
2)
l’articolo 3 è così modificato:
a)
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla norma EN 16072:2022 «Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — Requisiti operativi per eCall paneuropeo». Se versioni successive di tale norma EN 16072 diventano applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758 (*2), si applicano tali versioni successive in luogo della norma EN 16072:2022.
Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla norma EN 16062:2023 “Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — eCall, requisiti applicativi di alto livello (HLAP) tramite reti a commutazione di circuito GSM/UMTS”, finché sul loro territorio saranno in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito.
Gli Stati membri si assicurano che tutti gli PSAP per il servizio eCall siano equipaggiati per gestire il servizio eCall e ricevere gli MSD provenienti dall’equipaggiamento di bordo conformemente alla specifica tecnica CEN/TS 17184:2022 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall Protocolli applicativi di alto livello (HLAP) che utilizzano l’IMS su reti a commutazione di pacchetto”. Qualora versioni successive della specifica tecnica CEN/TS 17184 o di una nuova norma equivalente EN 17184 diventino applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, si applicano tali versioni successive o la nuova norma EN 17184, a seconda dei casi, in luogo della CEN/TS 17184:2022.
(*2) Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77).»;"
b)
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere i contenuti dei dati degli MSD e trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall.
Qualora l’MSD contenga dati aggiuntivi facoltativi quali definiti nella norma EN 15722:2020, gli PSAP per il servizio eCall devono essere in grado di ricevere tali contenuti aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli in formato chiaro e intelligibile all’operatore PSAP per il servizio eCall, a condizione che tali dati aggiuntivi facoltativi siano specificati conformemente alle norme CEN o alle specifiche tecniche pubblicate relative al servizio eCall di cui al regolamento (UE) 2015/758.
Qualora i dati aggiuntivi facoltativi di cui al secondo comma siano specificati conformemente alle norme o alle specifiche tecniche CEN pubblicate relative al servizio eCall non contemplate dal regolamento (UE) 2015/758, gli PSAP per il servizio eCall sono incoraggiati a essere in grado di ricevere tali dati aggiuntivi facoltativi e di trasmetterli all’operatore PSAP per il servizio eCall conformemente a dette norme o specifiche tecniche.»
;
c)
nel paragrafo 4 «EN 15722» è sostituito da «EN 15722:2020»;
3)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Valutazione della conformità
1. Gli Stati membri designano, e notificano alla Commissione, le autorità competenti per valutare la conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall ai requisiti di cui all’articolo 3.
2. La valutazione della conformità si basa sulla parte della norma EN 16454:2023 “Sistemi di trasporto intelligenti — eSafety — eCall prova di conformità end to end” relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo, a condizione che sul loro territorio siano in funzione reti pubbliche di comunicazione mobile senza fili a commutazione di circuito, e sulla parte della specifica tecnica CEN/TS 17240:2018 “Sistemi di trasporto intelligenti — ESafety — ECall test di conformità end to end per i sistemi IMS a commutazione di pacchetto” relativa alla conformità degli PSAP al sevizio eCall paneuropeo. Qualora versioni successive della specifica tecnica CEN/TS 17240 o di una nuova norma equivalente EN 17240 diventino applicabili a norma dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2015/758, si applicano tali versioni successive o la nuova norma EN 17240, a seconda dei casi, in luogo della CEN/TS 17240:2018.»
;
4)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Obblighi correlati alla realizzazione dell’infrastruttura per gli PSAP per il servizio eCall
Gli Stati membri assicurano che il presente regolamento sia applicato una volta realizzata l’infrastruttura degli PSAP per il servizio eCall conformemente alla decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e ai principi per le specifiche e la diffusione di cui all’allegato II della direttiva 2010/40/UE.
(*3) (*) Decisione n. 585/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulla diffusione in tutto il territorio dell’Unione europea di un servizio elettronico di chiamata di emergenza (eCall) interoperabile (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 6).»;"
5)
l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
Norme sulla tutela della vita privata e la protezione dei dati
1. Gli PSAP, compresi quelli per il servizio eCall, sono considerati titolari del trattamento ai sensi dell’articolo 4, punto 7, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). Quando i dati di una eCall devono essere inviati ad altre sale operative per le emergenze o servizi associati a norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del presente regolamento, anche questi ultimi sono considerati titolari del trattamento dei dati.
2. Gli Stati membri si assicurano che i protocolli relativi al trattamento dei dati personali, compresi i periodi di conservazione definiti conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, siano istituiti al livello adeguato e debitamente rispettati.
(*4) (*) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).»;"
6)
all’articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. A tal fine, e in aggiunta ad altre misure esistenti relative alla gestione delle comunicazioni di emergenza al 112, sia gli MSD grezzi ricevuti con la eCall sia il contenuto degli MSD presentati all’operatore del servizio eCall sono mantenuti per un lasso di tempo specificato, in conformità alle normative nazionali o, in assenza di normative nazionali, per un periodo non superiore a 10 anni.»
;
7)
l’articolo 8 è sostituito dal seguente:
«Articolo 8
Relazioni
Gli Stati membri presentano entro il 1o aprile 2026 una relazione alla Commissione sullo stato di attuazione del presente regolamento. La relazione deve riportare quantomeno l’elenco delle autorità competenti per la valutazione della conformità del funzionamento degli PSAP per il servizio eCall, l’elenco e la copertura geografica degli PSAP, la descrizione delle prove di conformità e dei protocolli per la tutela della vita privata e la protezione dei dati personali.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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