Art. 3

Art. 3

In vigore dal 5 feb 2024
1.   L’importo massimo della partecipazione finanziaria dell’Unione è di 46 670 790 EUR, ripartito come segue: a) per le perdite connesse a periodi di fermo prolungati nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari: i) 0,020 EUR alla settimana per pollastra di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 1 712 326 capi; ii) 0,062 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 2 640 927 capi; iii) 0,070 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata a terra di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 2 403 234 capi; iv) 0,062 EUR alla settimana per gallina ovaiola allevata in gabbia di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 61 052 capi; v) 0,092 EUR alla settimana per gallina ovaiola biologica di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 96 222 capi; vi) 0,046 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 51 416 397 capi; vii) 0,054 EUR alla settimana per cappone di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 149 980 capi; viii) 0,077 EUR alla settimana per pollo golden di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 63 948 capi; ix) 0,092 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 3 747 578 capi; x) 0,152 EUR alla settimana per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 5 025 869 capi; xi) 0,122 EUR alla settimana per tacchino o tacchina di cui al codice NC 0105 99 30 in regime di allevamento misto, fino a un massimo di 11 280 capi; xii) 0,473 EUR alla settimana per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 20 263 capi; xiii) 0,111 EUR alla settimana per anatra di cui al codice NC 0105 99 10, fino a un massimo di 89 600 capi; xiv) 0,055 EUR alla settimana per faraona di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 307 904 capi; xv) 0,299 EUR alla settimana per faraona riproduttrice di cui al codice NC 0105 99 50, fino a un massimo di 118 000 capi; b) per le perdite connesse alla riduzione del ciclo di produzione (macellazione precoce degli animali) nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari: i) 0,059 EUR alla settimana per pollo da carne riproduttore di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 97 480 capi; ii) 0,473 EUR alla settimana per tacchino o tacchina riproduttori di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 42 066 capi; iii) 0,037 EUR alla settimana per pollastra o pollo rurale di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 12 198 capi; iv) 0,103 EUR alla settimana per pollo da carne o cappone di cui al codice NC 0105 94 00, declassati, fino a un massimo di 16 451 130 capi; v) 0,132 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, declassata, fino a un massimo di 374 957 capi; vi) 0,224 EUR alla settimana per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 99 30, declassato, fino a un massimo di 730 944 capi; c) per le perdite connesse a periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate si applicano i seguenti importi forfettari: i) 0,066 EUR alla settimana per pollastra standard di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 872 739 capi; ii) 0,070 EUR alla settimana per pollastra allevata a terra di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 666 082 capi; iii) 0,139 EUR alla settimana per pollastra biologica di cui al codice NC 0105 11 11, fino a un massimo di 36 596 capi; iv) 0,081 EUR alla settimana per pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 24 140 capi; v) 0,066 EUR alla settimana per pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 1 716 capi; vi) 0,189 EUR alla settimana per tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 513 948 capi. vii) 0,302 EUR alla settimana per tacchino maschio di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 378 384 capi; d) per la perdita di valore di animali e di prodotti nelle zone regolamentate, si applicano i seguenti importi forfettari: i) 0,132 EUR per uovo da cova di gallina ovaiola di cui al codice NC 0407 11 00, distrutto, fino a un massimo di 1 164 942 uova; ii) 0,525 EUR per uovo da cova di tacchina di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un massimo di 552 137 uova; iii) 0,132 EUR per uovo da cova di faraona di cui al codice NC 0407 19 11, distrutto, fino a un massimo di 416 986 uova; iv) 0,228 EUR per pulcino di razza di pollo da carne di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 8 733 309 capi; v) 0,340 EUR per pulcino di razza di pollo rurale di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 87 750 capi; vi) 0,550 EUR per pulcino di razza di tacchina di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 271 790 capi; vii) 1,000 EUR per pulcino di razza di tacchino maschio di cui al codice NC 0105 99 30, fino a un massimo di 396 850 capi; viii) 0,225 EUR per pulcino di razza di faraona di cui al codice NC 0105 94 00, fino a un massimo di 44 193 capi; ix) 0,096 EUR per uovo da cova di cui al codice NC 0407 11 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 10 294 920 uova; x) 0,022 EUR per uovo proveniente da allevamento in gabbia di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 8 414 970 uova; xi) 0,029 EUR per uovo di allevamento a terra di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 449 280 uova; xii) 0,028 EUR per uovo biologico di cui al codice NC 0407 21 00, trasformato in ovoprodotti, fino a un massimo di 1 188 000 uova. 2.   Laddove il numero di uova o di animali o la quantità di carni ammissibili al finanziamento ecceda il numero massimo di uova o di capi o di chilogrammi di carni per voce di cui al paragrafo 1, le spese ammissibili alla partecipazione finanziaria dell’Unione possono essere adeguate per voce ed eccedere l’ammontare risultante dall’applicazione del numero massimo per voce, purché il totale delle rettifiche rimanga inferiore al 20 % dell’importo massimo delle spese cofinanziate dall’Unione, di cui al paragrafo 1.
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