Art. 9 · Presentazione di relazioni annuali

Art. 9

Presentazione di relazioni annuali

In vigore dal 5 feb 2024
Presentazione di relazioni annuali Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri presentano alla Commissione e agli altri Stati membri una relazione sulle misure adottate durante l’anno civile precedente e sui relativi risultati, a norma degli articoli da 2 a 8. I risultati delle indagini svolte a norma dell’ sono trasmessi alla Commissione utilizzando il modello di cui all’allegato.
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