Art. 7 · Misure di eradicazione

Art. 7

Misure di eradicazione

In vigore dal 5 feb 2024
Misure di eradicazione 1.   Dopo la delimitazione iniziale dell’area, e parallelamente alle indagini di delimitazione, le autorità competenti adottano tutte le misure seguenti: a) abbattimento immediato di tutte le piante infestate e di tutte le piante che si sospetta siano infestate a livello del suolo; b) abbattimento immediato a livello del suolo di tutte le piante specificate in un raggio di almeno 100 m intorno alle piante infestate ed esame approfondito di tali piante specificate per rilevare eventuali segni di infestazione, salvo nei casi in cui le piante infestate siano state rilevate al di fuori del periodo di volo dell’organismo nocivo specificato; in tal caso, l’abbattimento e la rimozione delle piante specificate sono effettuati per tempo prima dell’inizio del successivo periodo di volo; c) rimozione, esame e smaltimento sicuro delle piante abbattute a norma delle lettere a) e b), adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato durante e dopo l’abbattimento; d) esame e smaltimento sicuro del legno e della corteccia associati all’infestazione, adottando tutte le precauzioni necessarie per evitare la diffusione dell’organismo nocivo specificato; e) divieto di spostamento delle piante, del legno e della corteccia specificati al di fuori dell’area delimitata; f) indagine sull’origine dell’infestazione, tracciando le piante, il legno, la corteccia e gli altri oggetti associati all’infestazione, e loro esame per rilevare eventuali segni di infestazione, compresi il campionamento dei rami e il campionamento distruttivo mirato; g) sostituzione delle piante specificate con altre specie vegetali non sensibili, se del caso; h) divieto della presenza di nuove piante specificate all’aperto, nell’area di cui alla lettera b), ad eccezione della presenza di alberi-trappola; i) qualora siano utilizzati, gli alberi-trappola sono sottoposti a ispezioni periodiche, e vengono distrutti e sottoposti ad esame prima del successivo periodo di volo; j) attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato e alle misure adottate per prevenirne l’introduzione e la diffusione nel territorio dell’Unione, comprese le condizioni relative allo spostamento dall’area delimitata di piante, legno e corteccia specificati; k) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi specificità o complicanza che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, ostacolare o ritardare l’eradicazione, in particolare misure relative all’accessibilità e all’eradicazione adeguata di tutte le piante infestate o che si sospetta siano infestate, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne sia responsabile; e l) qualsiasi altra misura che possa contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie («ISPM») n. 9, e all’applicazione di un approccio sistematico secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14. 2.   Le autorità competenti possono decidere di estendere il raggio di cui al paragrafo 1, lettera b), sulla base di informazioni relative alle dimensioni dell’infestazione, alla densità delle piante specificate, all’origine e/o alla datazione del focolaio. 3.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), qualora l’autorità competente concluda che l’abbattimento non è appropriato per un numero limitato di singole piante a motivo del loro particolare valore sociale, culturale o ambientale, tali singole piante sono sottoposte a un esame individuale mensile per rilevare eventuali segni di infestazione. In tali casi sono adottate misure alternative all’abbattimento che garantiscano un elevato livello di protezione per prevenire qualunque possibile diffusione dell’organismo nocivo specificato da tali piante. I motivi di tale conclusione e le misure adottate a seguito di tale conclusione sono comunicati alla Commissione nella relazione di cui all’. 4.   Se i risultati dell’indagine di delimitazione di cui all’, paragrafo 2, evidenziano un altro ritrovamento dell’organismo nocivo specificato, l’autorità competente applica tutte le misure di cui al paragrafo 1 e prosegue l’indagine di delimitazione.
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