Art. 4
Deroghe alla definizione di aree delimitate
In vigore dal 5 feb 2024
Deroghe alla definizione di aree delimitate
1. In deroga all’, le autorità competenti possono scegliere di non stabilire un’area delimitata se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
a)
vi sono prove che l’organismo nocivo specificato è stato introdotto nell’area con le piante o il materiale vegetale su cui è stato rilevato, e che tali piante fossero infestate prima di essere introdotte nell’area in questione, e non è avvenuta alcuna moltiplicazione dell’organismo nocivo specificato, o vi sono prove del fatto che si tratta di un ritrovamento isolato, che presumibilmente non porterà ad un insediamento dell’organismo specificato;
b)
sulla base dei risultati di un’indagine specifica e delle misure di eradicazione adottate, è stato accertato che non vi è alcun insediamento dell’organismo nocivo specificato e che la diffusione e la riproduzione dell’organismo nocivo specificato non sono possibili a motivo della sua biologia.
2. Qualora si avvalga della deroga di cui al paragrafo 1, l’autorità competente:
a)
adotta misure per garantire la rapida eradicazione dell’organismo nocivo specificato ed escludere il rischio che esso si diffonda;
b)
se del caso, aumenta immediatamente il numero di trappole e la frequenza con cui le trappole sono controllate in tale zona;
c)
intensifica immediatamente gli esami visivi per rilevare la presenza di adulti, unitamente al campionamento dei rami, o ad altri metodi di rilevamento adeguati, in grado di rilevare l’organismo nocivo specificato prima della sua comparsa;
d)
per almeno un ciclo vitale dell’organismo nocivo specificato, più un ulteriore anno, effettua indagini in un’area con un’ampiezza di almeno 1 km intorno alle piante infestate, o al luogo dove è stato rilevato l’organismo nocivo specificato, in maniera regolare ed intensiva durante il periodo di volo dell’organismo nocivo specificato;
e)
indaga sull’origine dell’organismo nocivo specificato tracciando le piante, il legno, la corteccia e gli altri oggetti associati all’organismo nocivo specificato e procedendo a un’analisi degli eventuali segni di infestazione, compresi il campionamento dei rami e il campionamento distruttivo mirato;
f)
sensibilizza l’opinione pubblica in merito alla minaccia rappresentata dall’organismo nocivo specificato; e
g)
adotta qualunque altra misura in grado di contribuire all’eradicazione dell’organismo nocivo specificato, tenendo conto della norma ISPM n. 9 (5) e applicando un approccio integrato secondo i principi stabiliti nella norma ISPM n. 14 (6).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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