Art. 1 · Definizioni

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 5 feb 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «organismo nocivo specificato»: Agrilus planipennis Fairmaire; 2) «piante specificate»: piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., esclusi i frutti, le sementi, il polline e le colture di tessuti vegetali; 3) «indagine di delimitazione»: procedura iterativa utilizzata per stabilire i confini di un’area considerata infestata o indenne da un organismo nocivo; 4) «legno e corteccia specificati»: legno, corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di legno e corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.; 5) «alberi-trappola»: piante specificate sottoposte ad anellazione e utilizzate per sostenere il rilevamento precoce dell’organismo nocivo specificato.
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