Art. 1
Definizioni
In vigore dal 5 feb 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)
«organismo nocivo specificato»: Agrilus planipennis Fairmaire;
2)
«piante specificate»: piante di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L., esclusi i frutti, le sementi, il polline e le colture di tessuti vegetali;
3)
«indagine di delimitazione»: procedura iterativa utilizzata per stabilire i confini di un’area considerata infestata o indenne da un organismo nocivo;
4)
«legno e corteccia specificati»: legno, corteccia separata dal tronco e gli altri oggetti di legno e corteccia di Chionanthus virginicus L. e Fraxinus L.;
5)
«alberi-trappola»: piante specificate sottoposte ad anellazione e utilizzate per sostenere il rilevamento precoce dell’organismo nocivo specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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