Art. 1 · Determinazione dell’equivalenza

Art. 1

Determinazione dell’equivalenza

In vigore dal 2 feb 2024
Determinazione dell’equivalenza Le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma della parte XX della legge sull’imposta sul reddito, quale aggiunta dall’articolo 78, primo comma, della legge sull’attuazione del bilancio, e dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali («DPI-MCAA») firmato allo stato attuale dalle autorità competenti del Canada e da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia («gli Stati membri firmatari») sono equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, alle informazioni specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, della stessa direttiva. La determinazione dell’equivalenza si applica a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la parte XX della legge sull’imposta sul reddito, aggiunta dall’articolo 78, primo comma, della legge sull’attuazione del bilancio, del Canada valutata dalla Commissione, è entrata in vigore; b) la relazione di scambio tra le autorità competenti del Canada e di ciascuno Stato membro firmatario è attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:432:oj#art-1