Art. 45 · Procedura di valutazione inter pares

Art. 45

Procedura di valutazione inter pares

In vigore dal 31 gen 2024
Procedura di valutazione inter pares 1.   Un organismo di certificazione che rilascia certificati EUCC per il livello di affidabilità «elevato» si sottopone a una valutazione inter pares su base periodica e almeno ogni cinque anni. I diversi tipi di valutazione inter pares figurano nell'allegato VI. 2.   Il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza elabora e mantiene un calendario di valutazioni inter pares che garantisce il rispetto di tale periodicità. Salvo casi debitamente giustificati, le valutazioni inter pares sono effettuate in loco. 3.   La valutazione inter pares può basarsi su elementi di prova raccolti nel corso di precedenti valutazioni inter pares o procedure equivalenti dell'organismo di certificazione oggetto di valutazione inter pares o dell'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza, a condizione che: (a) i risultati non risalgano a oltre cinque anni prima; (b) qualora si riferiscano a una valutazione inter pares effettuata nell'ambito di un sistema di certificazione diverso, i risultati siano accompagnati da una descrizione delle procedure di valutazione inter pares stabilite per tale sistema; (c) la relazione di valutazione inter pares di cui all' specifichi quali risultati sono stati riutilizzati con o senza ulteriore valutazione. 4.   Qualora la valutazione inter pares riguardi un settore tecnico, è valutata anche l'ITSEF interessata. 5.   L'organismo di certificazione oggetto di valutazione inter pares e, se necessario, l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza assicurano che tutte le informazioni pertinenti siano messe a disposizione del gruppo di valutazione inter pares. 6.   La valutazione inter pares è effettuata da un gruppo di valutazione inter pares istituito in conformità dell'allegato VI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2024:482:oj#art-45