Art. 44
Condizioni
In vigore dal 31 gen 2024
Condizioni
1. I paesi terzi che intendono certificare i propri prodotti in conformità del presente regolamento e che desiderano che tale certificazione sia riconosciuta all'interno dell'Unione concludono un accordo sul reciproco riconoscimento con l'Unione.
2. L'accordo sul reciproco riconoscimento riguarda i livelli di affidabilità applicabili ai prodotti TIC certificati e, se del caso, i profili di protezione.
3. Gli accordi sul reciproco riconoscimento di cui al paragrafo 1 possono essere conclusi solo con i paesi terzi che soddisfano le condizioni seguenti:
(a)
dispongono di un'autorità che:
(1)
è un ente pubblico, indipendente dagli enti che vigila e monitora in termini di struttura organizzativa e giuridica, finanziamento e processo decisionale;
(2)
dispone di adeguati poteri di monitoraggio e vigilanza per svolgere indagini e ha il potere di adottare misure correttive adeguate per garantire la compliance;
(3)
dispone di un sistema sanzionatorio efficace, proporzionato e dissuasivo per garantire la compliance;
(4)
accetta di collaborare con il gruppo europeo per la certificazione della cibersicurezza e con l'ENISA al fine di scambiare le migliori pratiche e informazioni sugli sviluppi pertinenti nel campo della certificazione della cibersicurezza e di lavorare a un'interpretazione uniforme dei criteri e dei metodi di valutazione attualmente applicabili, tra l'altro applicando una documentazione armonizzata equivalente ai documenti sullo stato dell'arte elencati di cui all'allegato I;
(b)
dispongono di un organismo di accreditamento indipendente che effettua accreditamenti utilizzando norme equivalenti a quelle di cui al regolamento (CE) n. 765/2008;
(c)
si impegnano affinché i processi e le procedure di valutazione e certificazione siano svolti in modo debitamente professionale, tenendo conto del rispetto delle norme internazionali di cui al presente regolamento, in particolare all';
(d)
sono in grado di segnalare le vulnerabilità non rilevate in precedenza e dispongono di una procedura consolidata e adeguata di gestione e divulgazione delle vulnerabilità;
(e)
dispongono di procedure consolidate che consentono loro di presentare e trattare efficacemente i reclami e di fornire effettivi mezzi di ricorso giurisdizionale al reclamante;
(f)
istituiscono un meccanismo di cooperazione con gli altri organismi dell'Unione e degli Stati membri competenti per la certificazione della cibersicurezza a norma del presente regolamento, compresa la condivisione di informazioni sull'eventuale non compliance dei certificati, il monitoraggio degli sviluppi pertinenti nel campo della certificazione e la garanzia di un approccio comune al mantenimento e al riesame delle certificazioni.
4. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 3, è possibile concludere un accordo sul reciproco riconoscimento di cui al paragrafo 1 relativo al livello di affidabilità «elevato» con i paesi terzi solo se sono soddisfatte anche le condizioni seguenti:
(a)
il paese terzo dispone di un'autorità pubblica e indipendente di certificazione della cibersicurezza che svolge o delega le attività di valutazione necessarie per consentire la certificazione al livello di affidabilità «elevato», che sono equivalenti ai requisiti e alle procedure stabiliti per le autorità nazionali di cibersicurezza nel presente regolamento e nel regolamento (UE) 2019/881;
(b)
l'accordo sul reciproco riconoscimento stabilisce un meccanismo congiunto equivalente alla valutazione inter pares per la certificazione EUCC al fine di migliorare lo scambio di pratiche e risolvere congiuntamente i problemi nell'ambito della valutazione e della certificazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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