Art. 40
Conservazione dei registri da parte degli organismi di certificazione e dell'ITSEF
In vigore dal 31 gen 2024
Conservazione dei registri da parte degli organismi di certificazione e dell'ITSEF
1. L'ITSEF e gli organismi di certificazione mantengono un sistema di registri in cui sono contenuti tutti i documenti prodotti in relazione a ciascuna valutazione e certificazione da essi effettuata.
2. Gli organismi di certificazione e l'ITSEF archiviano i registri in modo sicuro e li conservano per il periodo necessario ai fini del presente regolamento e per almeno cinque anni dopo la revoca del relativo certificato EUCC. Qualora abbia rilasciato un nuovo certificato EUCC in conformità dell', paragrafo 2, lettera c), l'organismo di certificazione conserva la documentazione relativa al certificato EUCC revocato insieme a quella relativa al nuovo certificato EUCC, per lo stesso periodo di tempo.
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