Art. 38
Cooperazione con altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza
In vigore dal 31 gen 2024
Cooperazione con altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza
1. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza condivide le informazioni pertinenti ricevute in conformità dell' con le altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza e con l'ENISA.
2. Altre autorità nazionali di certificazione della cibersicurezza possono decidere di analizzare ulteriormente la vulnerabilità o, dopo aver informato il titolare del certificato EUCC, chiedere agli organismi di certificazione competenti di valutare se la vulnerabilità possa interessare altri prodotti TIC certificati.
Storico versioni
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