Art. 26
Attività di monitoraggio da parte dell'organismo di certificazione
In vigore dal 31 gen 2024
Attività di monitoraggio da parte dell'organismo di certificazione
1. L'organismo di certificazione monitora:
(a)
il rispetto, da parte dei titolari di un certificato, degli obblighi a essi incombenti a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda il certificato EUCC rilasciato dall'organismo di certificazione;
(b)
il rispetto, da parte dei prodotti TIC che ha certificato, dei rispettivi requisiti di sicurezza;
(c)
il livello di affidabilità espresso nei profili di protezione certificati.
2. L'organismo di certificazione svolge le proprie attività di monitoraggio sulla base:
(a)
delle informazioni fornite in base agli impegni del richiedente la certificazione di cui all', paragrafo 2;
(b)
delle informazioni derivanti dalle attività di altre autorità di vigilanza del mercato competenti;
(c)
dei reclami ricevuti;
(d)
delle informazioni sulle vulnerabilità che potrebbero avere un impatto sui prodotti TIC che ha certificato.
3. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza può elaborare norme volte a promuovere un dialogo periodico tra gli organismi di certificazione e i titolari di certificati EUCC al fine di verificare il rispetto degli impegni assunti a norma dell', paragrafo 2, e riferire in merito, fatte salve le attività connesse ad altre autorità di vigilanza del mercato competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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