Art. 23 · Notifica degli organismi di certificazione

Art. 23

Notifica degli organismi di certificazione

In vigore dal 31 gen 2024
Notifica degli organismi di certificazione 1.   L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza notifica alla Commissione gli organismi di certificazione presenti sul suo territorio che sono competenti a certificare al livello di affidabilità «sostanziale» in base al loro accreditamento. 2.   L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza notifica alla Commissione gli organismi di certificazione presenti sul suo territorio che sono competenti a certificare al livello di affidabilità «elevato» in base al loro accreditamento e alla decisione di autorizzazione. 3.   All'atto della notifica alla Commissione degli organismi di certificazione, l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza fornisce almeno le informazioni seguenti: (a) il livello o i livelli di affidabilità per i quali l'organismo di certificazione è competente a rilasciare certificati EUCC; (b) le informazioni relative all'accreditamento indicate di seguito: (1) la data dell'accreditamento; (2) il nome e l'indirizzo dell'organismo di certificazione; (3) il paese di registrazione dell'organismo di certificazione, (4) il numero di riferimento dell'accreditamento; (5) l'ambito di applicazione e la durata di validità dell'accreditamento; (6) l'indirizzo, la sede e il link al pertinente sito web dell'organismo nazionale di accreditamento; e (c) le informazioni relative all'autorizzazione per il livello «elevato» indicate di seguito: (1) la data dell'autorizzazione: (2) il numero di riferimento dell'autorizzazione; (3) la durata di validità dell'autorizzazione; (4) l'ambito di applicazione dell'autorizzazione, compreso il livello AVA_VAN più elevato e, se del caso, il settore tecnico contemplato. 4.   L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza invia una copia della notifica di cui ai paragrafi 1 e 2 all'ENISA per la pubblicazione di informazioni accurate in merito all'ammissibilità degli organismi di certificazione sul sito web relativo alla certificazione della cibersicurezza. 5.   L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza esamina senza indebito ritardo qualsiasi informazione relativa a una modifica dello stato dell'accreditamento fornita dall'organismo nazionale di accreditamento. Se l'accreditamento o l'autorizzazione sono stati revocati, l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza ne informa la Commissione e può presentare a quest'ultima una richiesta conformemente all'articolo 61, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/881.
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