Art. 21
Requisiti specifici o supplementari per un organismo di certificazione
In vigore dal 31 gen 2024
Requisiti specifici o supplementari per un organismo di certificazione
1. Un organismo di certificazione è autorizzato dall'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza a rilasciare certificati EUCC di livello di affidabilità «elevato» se, oltre a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'allegato del regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, dimostra:
(a)
di possedere le conoscenze e le competenze necessarie per la decisione relativa alla certificazione del livello di affidabilità «elevato»;
(b)
di svolgere le proprie attività di certificazione in collaborazione con un'ITSEF autorizzata in conformità dell'; e
(c)
di possedere le competenze richieste e di aver adottato misure tecniche e operative adeguate per proteggere efficacemente le informazioni riservate e sensibili per il livello di affidabilità «elevato», oltre a soddisfare i requisiti di cui all'.
2. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza valuta se un organismo di certificazione soddisfa tutti i requisiti di cui al paragrafo 1. Tale valutazione comprende almeno interviste strutturate e un riesame di almeno una certificazione pilota effettuata dall'organismo di certificazione in conformità del presente regolamento.
Nella sua valutazione, l'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza può riutilizzare elementi di prova adeguati provenienti da una precedente autorizzazione o da attività analoghe concesse a norma:
(a)
del presente regolamento;
(b)
di un altro sistema europeo di certificazione della cibersicurezza adottato a norma dell' del regolamento (UE) 2019/881;
(c)
di un sistema nazionale di cui all' del presente regolamento.
3. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza elabora una relazione di autorizzazione soggetta a valutazione inter pares in conformità dell'articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) 2019/881.
4. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza specifica le categorie di prodotti TIC e i profili di protezione a cui si estende l'autorizzazione. L'autorizzazione è valida per un periodo non superiore alla validità dell'accreditamento. Tale autorizzazione può essere rinnovata su richiesta, a condizione che l'organismo di certificazione continui a soddisfare i requisiti di cui al presente articolo. Per il rinnovo dell'autorizzazione non sono richieste valutazioni pilota.
5. L'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza revoca l'autorizzazione dell'organismo di certificazione se quest'ultimo non soddisfa più le condizioni di cui al presente articolo. In caso di revoca dell'autorizzazione, l'organismo di certificazione cessa immediatamente di presentarsi come organismo di certificazione autorizzato.
Storico versioni
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