Art. 20
Revoca del certificato EUCC per un profilo di protezione
In vigore dal 31 gen 2024
Revoca del certificato EUCC per un profilo di protezione
1. Fatto salvo l'articolo 58, paragrafo 8, lettera e), del regolamento (UE) 2019/881, un certificato EUCC per un profilo di protezione è revocato dall'organismo di certificazione che lo ha rilasciato. L' si applica mutatis mutandis.
2. Un certificato per un profilo di protezione rilasciato conformemente all', paragrafo 4, lettera b), è revocato dall'autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza che lo ha approvato.
Storico versioni
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