Art. 19 · Riesame del certificato EUCC per i profili di protezione

Art. 19

Riesame del certificato EUCC per i profili di protezione

In vigore dal 31 gen 2024
Riesame del certificato EUCC per i profili di protezione 1.   Su richiesta del titolare del certificato o per altri motivi giustificati, l'organismo di certificazione può decidere di riesaminare un certificato EUCC per un profilo di protezione. Il riesame è effettuato applicando le condizioni di cui all'. L'organismo di certificazione determina la portata del riesame. Se necessario per il riesame, l'organismo di certificazione chiede all'ITSEF di effettuare una nuova valutazione del profilo di protezione certificato. 2.   A seguito dei risultati del riesame e, se del caso, della nuova valutazione, l'organismo di certificazione procede in uno dei modi seguenti: (a) conferma il certificato EUCC; (b) revoca il certificato EUCC in conformità dell'; (c) revoca il certificato EUCC in conformità dell' e rilascia un nuovo certificato EUCC con un ambito di applicazione identico e un periodo di validità prorogato; (d) revoca il certificato EUCC in conformità dell' e rilascia un nuovo certificato EUCC con un ambito di applicazione diverso.
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