Art. 16 · Informazioni necessarie per la certificazione dei profili di protezione

Art. 16

Informazioni necessarie per la certificazione dei profili di protezione

In vigore dal 31 gen 2024
Informazioni necessarie per la certificazione dei profili di protezione Il richiedente la certificazione di un profilo di protezione fornisce o mette altrimenti a disposizione dell'organismo di certificazione e dell'ITSEF tutte le informazioni necessarie per le attività di certificazione. Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell', paragrafi 2, 3, 4 e 7.
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