Art. 13
Riesame del certificato EUCC
In vigore dal 31 gen 2024
Riesame del certificato EUCC
1. Su richiesta del titolare del certificato o per altri motivi giustificati, l'organismo di certificazione può decidere di riesaminare il certificato EUCC per un prodotto TIC. Il riesame è effettuato conformemente all'allegato IV. L'organismo di certificazione determina la portata del riesame. Se necessario per il riesame, l'organismo di certificazione chiede all'ITSEF di effettuare una nuova valutazione del prodotto TIC certificato.
2. A seguito dei risultati del riesame e, se del caso, della nuova valutazione, l'organismo di certificazione:
(a)
conferma il certificato EUCC;
(b)
revoca il certificato EUCC in conformità dell';
(c)
revoca il certificato EUCC in conformità dell' e rilascia un nuovo certificato EUCC con un ambito di applicazione identico e un periodo di validità prorogato; oppure
(d)
revoca il certificato EUCC in conformità dell' e rilascia un nuovo certificato EUCC con un ambito di applicazione diverso.
3. L'organismo di certificazione può decidere di sospendere, senza indebito ritardo, il certificato EUCC in conformità dell', in attesa di una misura correttiva da parte del titolare del certificato EUCC.
Storico versioni
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