Art. 2
Entrata in vigore e applicazione
In vigore dal 30 gen 2024
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2024.
Tuttavia, l’, punto 1, punto 4, lettere a) e b), punto 4, lettera c), punto ii), punto 4, lettera d), punti i), ii) e iv), punti 6, 7, 10, 11, 16 e 17, si applica alle assegnazioni relative al periodo che decorre dal 1o gennaio 2026 ai nuovi entranti che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2023 e agli impianti esistenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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