Art. 1 · Conformità

Art. 1

Conformità

In vigore dal 30 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 è così modificato: 1) l’ è così modificato: a) il punto 21) è sostituito dal seguente: «21) “AIRMET”, informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica riguardante la presenza effettiva o prevista e lo sviluppo nel tempo e nello spazio di specifici fenomeni meteorologici lungo la rotta che possono inficiare la sicurezza delle operazioni a bassa quota degli aeromobili, non precedentemente inclusi nei bollettini inoltrati per i voli a bassa quota sulle regioni informazioni volo di pertinenza o su loro settori;»; b) il punto 89 bis) è sostituito dal seguente: «89 bis) “operazioni di avvicinamento strumentale”, l’avvicinamento e l’atterraggio usando gli strumenti per la guida della navigazione in base alla procedura di avvicinamento strumentale. Vi sono due metodi per eseguire le operazioni di avvicinamento strumentale: a) l’operazione di avvicinamento strumentale bidimensionale (2D), usando solo la guida di navigazione laterale; e b) l’operazione di avvicinamento strumentale tridimensionale (3D), usando la guida di navigazione laterale e verticale;»; c) il punto 119) è sostituito dal seguente: «119) “SIGMET”, informazione emessa da un ufficio di veglia meteorologica riguardante la presenza effettiva o prevista, lungo la rotta, di specifici fenomeni meteorologici e di altra natura nell’atmosfera che possono inficiare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili, nonché riguardante lo sviluppo di tali fenomeni nel tempo e nello spazio;»; d) sono aggiunti i seguenti punti 148), 149), 150) e 151): «148) “ufficio di veglia meteorologica (MWO)”, ufficio di monitoraggio delle condizioni meteorologiche che incidono sulle operazioni di volo, il quale fornisce informazioni riguardanti la presenza effettiva o prevista, lungo la rotta, di specifici fenomeni meteorologici e di altra natura nell’atmosfera che possono inficiare la sicurezza delle operazioni degli aeromobili entro la sua specifica area di responsabilità; 149) “riporto sulle condizioni della pista (RCR)”, una relazione completa e standardizzata relativa alle condizioni della superficie della pista e all’effetto di tali condizioni sulle prestazioni di atterraggio e decollo del velivolo, descritto mediante il codice delle condizioni della pista; 150) “malattia trasmissibile”, una malattia infettiva causata da un agente contagioso che è trasmessa da persona a persona attraverso il contatto diretto con una persona infetta o indirettamente attraverso l’esposizione a un vettore, un animale, un fomite, un prodotto o un ambiente o uno scambio di fluidi, contaminato dall’agente contagioso; 151) “sanità pubblica”, tutti gli elementi relativi alla salute, ossia lo stato di salute, morbilità e disabilità incluse, i determinanti aventi un effetto su tale stato di salute, le necessità in materia di assistenza sanitaria, le risorse destinate all’assistenza sanitaria, la prestazione di assistenza sanitaria e l’accesso universale ad essa, la spesa sanitaria e il relativo finanziamento e le cause di mortalità.»; 2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Conformità Gli Stati membri assicurano la conformità alle regole comuni e alle disposizioni contenute nell’allegato del presente regolamento fatte salve le disposizioni di flessibilità di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2018/1139 e le salvaguardie di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 549/2004.»; 3) l’articolo 5 è soppresso; 4) l’articolo 6 è sostituito dal seguente: «In seguito all’entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione istituisce, con l’assistenza di Eurocontrol e dell’AESA, una procedura permanente: a) per assicurare che le modifiche adottate nel quadro della Convenzione di Chicago che sono pertinenti rispetto al campo di applicazione del presente regolamento siano monitorate e analizzate; nonché b) se necessario, per elaborare proposte di modifica dell’allegato del presente regolamento.»; 5) l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
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