Art. 8
Accesso alle informazioni da parte del comitato per la valutazione dei rischi
In vigore dal 23 gen 2024
Accesso alle informazioni da parte del comitato per la valutazione dei rischi
1. Per preparare il suo parere a norma del presente regolamento, il comitato per la valutazione dei rischi può, se lo ritiene necessario, fare riferimento a qualsiasi informazione pertinente comunicata all’ECHA, alla Commissione, ad altri organi e organismi dell’Unione o agli Stati membri ai fini di altri regolamenti o direttive, tenendo conto in particolare degli ultimi sviluppi scientifici e tecnologici. Gli organi e organismi dell’Unione e gli Stati membri in possesso delle informazioni necessarie le forniscono all’ECHA su richiesta, segnalando eventuali richieste di riservatezza valide riguardo a tali informazioni.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 non possono essere usate per sopperire all’eventuale mancanza di prove standard o informazioni richieste dalla decisione di esecuzione (UE) 2024/365.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2024:369:oj#art-8