Art. 1

Art. 1

In vigore dal 23 gen 2024
1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di stoffe in fibra di vetro a maglia aperta, con maglie di larghezza e lunghezza superiori a 1,8 mm, di peso superiore a 35 g/m2, ad eccezione dei dischi in fibra di vetro, attualmente classificate con i codici NC ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00 ed ex 7019 69 90 (codici TARIC 7019630019, 7019640019, 7019650018, 7019660018 e 7019699019) e originarie della Repubblica popolare cinese. 2.   L’aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e originario della Repubblica popolare cinese è la seguente: Società Dazio (%) Codice addizionale TARIC Yuyao Mingda Fiberglass Co., Ltd 62,9 B006 Grand Composite Co., Ltd e la sua società collegata Ningbo Grand Fiberglass Co., Ltd 48,4 B007 Yuyao Feitian Fiberglass Co., Ltd 60,7 B122 Società elencate nell’allegato 57,7 B008 Tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese 62,9 B999 3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica l’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie della Repubblica popolare cinese». 4.   Il dazio antidumping definitivo applicabile alle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, di cui al paragrafo 2, è esteso a: — importazioni delle medesime stoffe a maglia aperta spedite dall’India e dall’Indonesia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie di tali paesi (codici TARIC 7019630014, 7019630015, 7019640015, 7019650014, 7019650015, 7019660014, 7019660015, 7019699014, 7019640014 e 7019699015), — fatta eccezione per quelle prodotte da: — Montex Glass Fibre Industries Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC B942); — Pyrotek India Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C051); — SPG Glass Fibre Pvt. Ltd (codice addizionale TARIC C205); e — Urja Products Private Limited (codice addizionale TARIC C861); — importazioni delle stesse stoffe a maglia aperta spedite dalla Malaysia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie della Malaysia (codici TARIC 7019630011, 7019640011, 7019650011, 7019660011 e 7019699011); — importazioni delle stesse stoffe a maglia aperta spedite da Taiwan e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originare di tali paesi (codici TARIC 7019630012, 7019630013, 7019640012, 7019640013, 7019650012, 7019650013, 7019660012, 7019660013, 7019699012 e 7019699013). 5.   Salvo indicazione contraria si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. 6.   Qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che: 1) non ha esportato nell’Unione il prodotto descritto al paragrafo 1 nel periodo compreso tra il 1o aprile 2009 e il 31 marzo 2010 (periodo dell’inchiesta iniziale), 2) non è collegato agli esportatori o ai produttori della Repubblica popolare cinese nei confronti dei quali sono state istituite misure antidumping dal presente regolamento; e 3) ha effettivamente eseguito esportazioni nell’Unione del prodotto in esame o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare un quantitativo significativo nell’Unione dopo la fine del periodo dell’inchiesta iniziale, la Commissione può modificare l’allegato aggiungendo il nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e soggette quindi a un dazio medio ponderato pari al 57,7 %.
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