Art. 1
Autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti
In vigore dal 23 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 è così modificato:
1)
all’, lettera a), la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«alla casella 17 v: “
Il prodotto descritto è stato fabbricato da
” seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:»;
2)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Autocertificazione da parte di piccoli produttori indipendenti
Se i piccoli produttori indipendenti rientrano nelle definizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 2, all’articolo 13 bis, paragrafo 4, all’articolo 18 bis, paragrafo 3, o all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 92/83/CEE e gli Stati membri consentono ai piccoli produttori indipendenti stabiliti nel loro rispettivo territorio di utilizzare un’autocertificazione, lo stato dei produttori e la loro produzione annuale sono dichiarati nel documento amministrativo a norma dell’articolo 5 del presente regolamento.»;
3)
l’articolo 5 è così modificato:
a)
al paragrafo 1, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Nei documenti amministrativi di cui agli articoli 20, 26, 36 e 38 della direttiva (UE) 2020/262, lo stato dei piccoli produttori indipendenti è dichiarato nella casella 17 v, come indicato nell’allegato I, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, con la dicitura seguente: “
Si certifica che il prodotto descritto è stato fabbricato da
” seguito, se del caso, da una delle diciture seguenti:»;
b)
al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Se gli speditori delle bevande alcoliche non sono i piccoli produttori indipendenti autocertificati, nella casella 17 v è indicato anche il numero nel sistema per lo scambio di dati relativi alle accise di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (*1) (“numero SEED”) o il numero di partita IVA (“partita IVA”) dei produttori.
(*1) Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1).»;"
(4)
nell’allegato, le note esplicative sono così modificate:
a)
il punto 5 è sostituito dal seguente:
«5.
Il numero progressivo è composto da 14 cifre. Esso inizia con il numero a due cifre relativo all’anno di rilascio del certificato, seguito da un identificativo dello Stato membro con un codice di due lettere per il paese di rilascio conformemente all’allegato II, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2022/1636, seguito a sua volta da un identificativo unico del numero alfanumerico nazionale di 10 cifre assegnato dallo Stato membro in cui è stabilito il piccolo produttore indipendente. Un esempio di tale numero progressivo è: 22ES01ABCD234E.»;
b)
il punto 8 è sostituito dal seguente:
«8.
Nella casella 3 del certificato sono indicati i dati pertinenti necessari per l’identificazione dell’autorità competente, compreso, se del caso, il numero di riferimento dell’ufficio doganale di cui all’allegato II, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2022/1636.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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