Art. 6

Art. 6

In vigore dal 19 gen 2024
1.   In deroga all', paragrafo 1, e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, per il gruppo, l'entità o l'organismo in questione prima della data di suo inserimento nell'allegato I, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che: a) i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un gruppo, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I; e b) il pagamento non viola l', paragrafo 2. 2.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 1 entro due settimane dal rilascio.
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