Art. 13

Art. 13

In vigore dal 19 gen 2024
1.   Qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un gruppo, a un’entità o a un organismo le misure di cui all’, il Consiglio modifica di conseguenza l’allegato I. 2.   Il Consiglio comunica la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o attraverso la pubblicazione di un avviso, offrendo a tale persona fisica o giuridica, gruppo, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni. 3.   Qualora siano formulate osservazioni o siano presentate nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni pertinenti e informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’entità o l’organismo interessati. 4.   L’elenco di cui all’allegato I è riesaminato periodicamente e almeno ogni 12 mesi. 5.   Alla Commissione è conferito il potere di modificare l’allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri
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