Art. 1
In vigore dal 19 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 è così modificato:
(1)
l’ è così modificato:
a)
la lettera i) è sostituita dalla seguente:
«i)
le informazioni specificate nel modello 114.00 dell’allegato VIII per tutte le aree geografiche delle controparti di cui al modello 101 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 101 e C 114.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;»;
b)
sono aggiunte le seguenti lettere da j) a m):
«j)
le informazioni specificate nel modello 115.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 115.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;
k)
le informazioni specificate nel modello 116.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 116.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;
l)
le informazioni specificate nel modello 117.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 117.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;
m)
le informazioni specificate nel modello 118.00 dell’allegato VIII per le controparti di cui al modello 104 dell’allegato I, conformemente alle istruzioni di cui alle tabelle C 104 e C 118.00 rispettivamente dell’allegato II e dell’allegato IX;»;
(2)
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per i modelli interni per il rischio di mercato gli enti presentano alle rispettive autorità competenti le informazioni specificate nei modelli dell’allegato VII, conformemente alle definizioni dei portafogli e alle istruzioni di cui agli allegati V, VI e X.»
;
(3)
l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento;
(4)
l’allegato II è sostituito dal testo di cui all’allegato II del presente regolamento;
(5)
l’allegato IV è sostituito dal testo di cui all’allegato III del presente regolamento;
(6)
l’allegato V è sostituito dal testo di cui all’allegato IV del presente regolamento;
(7)
l’allegato VI è sostituito dal testo di cui all’allegato V del presente regolamento;
(8)
l’allegato VII è sostituito dal testo di cui all’allegato VI del presente regolamento;
(9)
l’allegato VIII è sostituito dal testo di cui all’allegato VII del presente regolamento;
(10)
l’allegato IX è sostituito dal testo di cui all’allegato VIII del presente regolamento;
(11)
il testo dell’allegato IX del presente regolamento è aggiunto come allegato X.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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