Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 18 gen 2024
Definizioni Ai fini del presente regolamento, per «prodotti specificati» si intendono i prodotti che hanno tutte le caratteristiche seguenti: a) sono sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno; b) sono originari di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato; c) rientrano in uno dei codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), elencati nell’allegato.
Storico versioni

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