Art. 2
Definizioni
In vigore dal 18 gen 2024
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, per «prodotti specificati» si intendono i prodotti che hanno tutte le caratteristiche seguenti:
a)
sono sostenuti, protetti o trasportati tramite materiale da imballaggio in legno;
b)
sono originari di uno dei paesi terzi elencati nell’allegato;
c)
rientrano in uno dei codici della nomenclatura combinata (codici NC) di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (6), elencati nell’allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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