Art. 1
In vigore dal 17 gen 2024
All’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 178/2002, il primo comma è così modificato:
1)
la lettera j) è sostituita dalla seguente:
«j)
il gruppo di esperti scientifici sugli enzimi alimentari;»
2)
è aggiunta la lettera k) seguente:
«k)
il gruppo di esperti scientifici sui materiali a contatto con gli alimenti.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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