Art. 2

Art. 2

In vigore dal 17 gen 2024
Per un periodo transitorio che termina il 15 novembre 2024, continua ad essere autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di determinate specie e categorie di animali terrestri e del relativo materiale germinale, accompagnate dagli opportuni certificati sanitari, certificati sanitari/ufficiali, dichiarazioni e dichiarazioni ufficiali rilasciati conformemente ai modelli di cui all’allegato II, capitoli da 1 a 68, e all’allegato III, capitoli 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/403, nella versione applicabile prima delle modifiche apportate a detto regolamento di esecuzione dal presente regolamento, purché tali certificati e dichiarazioni siano stati rilasciati entro il 15 agosto 2024.
Storico versioni

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