Art. 1 · Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati

Art. 1

Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati

In vigore dal 17 gen 2024
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/403 è così modificato: 1) gli articoli da 14 a 17 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 14 Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di ungulati, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate: a) BOV-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 1, per i bovini; b) BOV-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 2, per i bovini destinati alla macellazione; c) BOV-X-TRANSIT-RU, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 3, per i bovini destinati al transito attraverso il territorio della Lituania, provenienti dalla regione di Kaliningrad e diretti ad altre parti della Russia; d) OV/CAP-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 4, per gli ovini e i caprini; e) OV/CAP-X-NI, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 4 bis, per l’ingresso in Irlanda del Nord di ovini e caprini provenienti dalla Gran Bretagna applicabile fino al 31 dicembre 2024; f) OV/CAP-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 5, per gli ovini e i caprini destinati alla macellazione; g) ENTRY-EVENTS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 6, per determinati ungulati che sono originari dell’Unione e vengono mossi in un paese terzo o territorio per partecipare a eventi, esposizioni, mostre e spettacoli, per poi essere mossi nuovamente nell’Unione; h) SUI-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 7, per i suini e gli animali della famiglia Tayassuidae; i) SUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 8, per i suini destinati alla macellazione; j) RUM, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 9, per gli animali delle famiglie Antilocapridae, Bovidae (diversi da bovini, ovini e caprini), Giraffidae, Moschidae e Tragulidae; k) RHINO, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 10, per gli animali delle famiglie Tapiridae, Rhinocerotidae ed Elephantidae; l) HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 11, per gli animali della famiglia Hippopotamidae; m) CAM-CER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 12, per i camelidi e i cervidi. Articolo 15 Modelli di certificati sanitari, di certificati sanitari/ufficiali e di dichiarazioni per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento di esecuzione nonché le dichiarazioni che accompagnano i certificati sanitari o i certificati sanitari/ufficiali, di cui all’, lettera c), punto ii), del regolamento delegato (UE) 2020/692, da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda dei movimenti interessati: a) EQUI-X, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 13, per l’ingresso nell’Unione di equini; b) EQUI-Y, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 14, per l’ingresso nell’Unione di equini destinati alla macellazione; c) EQUI-RE-ENTRY-30, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 15, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 30 giorni; d) EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 16, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a competizioni dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a manifestazioni equestri organizzate con il patrocinio della Fédération Equestre Internationale (FEI); e) EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 17, per la reintroduzione nell’Unione di cavalli registrati destinati a corse dopo un’esportazione temporanea di durata non superiore a 90 giorni per partecipare a particolari corse negli Emirati arabi uniti, in Australia, in Bahrein, in Canada, a Hong Kong, in Giappone, in Qatar, in Arabia Saudita, a Singapore o negli Stati Uniti. Articolo 16 Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di ungulati destinati a uno stabilimento confinato, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle specie interessate: a) CONFINED-RUM, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 18, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato; b) CONFINED-SUI, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 19, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato; c) CONFINED-TRE, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 20, sezione 2, per gli animali elencati nella sezione 1 del medesimo capitolo provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato; d) CONFINED-HIPPO, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 21, per gli animali della famiglia Hippopotamidae provenienti da e destinati a uno stabilimento confinato. Articolo 17 Modelli di certificati sanitari e di certificati sanitari/ufficiali per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale I certificati sanitari e i certificati sanitari/ufficiali di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinate categorie di volatili e del relativo materiale germinale, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda delle categorie di volatili e del relativo materiale germinale interessati: a) BPP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 22, per il pollame riproduttore diverso dai ratiti e il pollame da reddito diverso dai ratiti; b) BPR, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 23, per i ratiti riproduttori o i ratiti da reddito; c) DOC, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 24, per i pulcini di un giorno diversi dai ratiti; d) DOR, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 25, per i pulcini di un giorno di ratiti; e) HEP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 26, per le uova da cova di pollame diverso dai ratiti; f) HER, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 27, per le uova da cova di ratiti; g) SPF, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 28, per le uova esenti da organismi patogeni specifici; h) SP, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 29, per il pollame, diverso dai ratiti, destinato alla macellazione; i) SR, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 30, per i ratiti destinati alla macellazione; j) POU-LT20, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 31, per meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti; k) HE-LT20, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 32, per meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti; l) CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 33, per i volatili in cattività, diversi dai colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l’ingresso nell’Unione; m) RACING PIGEONS-IMMEDIATE RELEASE, redatto conformemente all’allegato II, capitolo 34, per i colombi viaggiatori rilasciati immediatamente dopo l’ingresso nell’Unione; n) HE-CAPTIVE-BIRDS, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 35, per le uova da cova di volatili in cattività.»; 2) gli articoli da 20 a 24 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 20 Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di bovini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) BOV-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 39, per le partite di sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) BOV-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 40, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE del Consiglio, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) BOV-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 41, per le partite di riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE del Consiglio, prima del 1o gennaio 2005, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; d) BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 42, per le partite di ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; e) BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 43, per le partite di riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli embrioni; f) BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 44, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni; g) BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 45, per le partite di riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di produzione di embrioni che ha prodotto gli embrioni; h) BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 46, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1o gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione; i) BOV-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 47, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di bovini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/43/CE, dopo il 31 dicembre 2004 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di bovini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 88/407/CEE, come modificata dalla direttiva 93/60/CEE, prima del 1o gennaio 2005, — ovociti ed embrioni di bovini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di embrioni concepiti in vivo di bovini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma conforme alle esigenze di cui alla direttiva 88/407/CEE, — riserve di embrioni prodotti in vitro di bovini, prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 89/556/CEE prima del 21 aprile 2021, concepiti con sperma proveniente da centri di raccolta o di magazzinaggio dello sperma riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di esportazione. Articolo 21 Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di ovini e caprini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) OV/CAP-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 48, per le partite di sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) OV/CAP-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 49, per le partite di riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 50, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 51, per le partite di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; e) OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 52, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021; f) OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 53, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di ovini e caprini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di ovini e caprini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di ovini e caprini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 21 aprile 2021. Articolo 22 Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di suini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) POR-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 54, per le partite di sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) POR-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 55, per le partite di riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE del Consiglio prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) POR-OOCYTES-EMB-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 56, per le partite di ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; d) POR-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 57, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021; e) POR-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 58, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di suini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di suini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 90/429/CEE prima del 21 aprile 2021, — ovociti ed embrioni di suini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021. Articolo 23 Modelli di certificati sanitari per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini I certificati sanitari di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di determinati tipi di materiale germinale di equini, corrispondono a uno dei seguenti modelli, a seconda del tipo di prodotti interessati: a) EQUI-SEM-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 59, per le partite di sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; b) EQUI-SEM-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 60, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; c) EQUI-SEM-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 61, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; d) EQUI-SEM-D-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 62, per le partite di riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal centro di raccolta dello sperma in cui lo sperma è stato raccolto; e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 63, per le partite di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, spedite dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; f) EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 64, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 65, per le partite di riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, spedite dopo il 20 aprile 2021 dal gruppo di raccolta o di produzione di embrioni che ha raccolto o prodotto gli ovociti o gli embrioni; h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 66, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da uno stabilimento di trasformazione di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014; i) EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 67, per le partite del materiale germinale elencato di seguito, spedite dopo il 20 aprile 2021 da un centro di stoccaggio di materiale germinale: — sperma di equini raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014, — riserve di sperma di equini raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE prima del 1o settembre 2010, — ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692 dopo il 20 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti o prodotti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e prima del 21 aprile 2021, — riserve di ovociti ed embrioni di equini, raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1o ottobre 2014. Articolo 24 Modello di certificato sanitario per l’ingresso nell’Unione di materiale germinale di determinate categorie di animali terrestri Il certificato sanitario di cui all’, paragrafo 2, lettera b), da utilizzare per l’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di animali terrestri detenuti in stabilimenti confinati, raccolti o prodotti, trasformati e immagazzinati conformemente al regolamento (UE) 2016/429 e al regolamento delegato (UE) 2020/692, corrisponde al modello GP-CONFINED-ENTRY, redatto conformemente al modello di cui all’allegato II, capitolo 68.»; 3) gli allegati II e III sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
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