Art. 1 · Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158

Art. 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158

In vigore dal 17 gen 2024
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 è così modificato: 1) all', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   I prodotti rispettano i seguenti livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva in termini di cesio-137 (*1): a) 370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti all', paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013; b) 600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati. (*1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.»;" 2) all'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «3.   Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dall'autorità competente del paese terzo che lo rilascia deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC, stabilite all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235. 4.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.» ; 3) all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Le partite di prodotti di origine non animale di cui all', paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione presso un posto di controllo frontaliero e/o un punto di controllo designato. Le partite di prodotti di cui all', paragrafo 3, contenenti uno o più ingredienti di origine animale, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione presso un posto di controllo frontaliero.» ; 4) l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
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