Art. 1
Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421
In vigore dal 15 gen 2024
Rettifica e modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421
1. Il titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 è sostituito dal seguente:
«Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 della Commissione, del 22 agosto 2022, relativo all’autorizzazione dell’olio essenziale di arancio estratto a freddo, dell’olio essenziale di arancio distillato e degli oli di arancio concentrati di Citrus sinensis (L.) Osbeck come additivi per mangimi destinati a determinate specie animali».
2. L’ del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 è sostituito dal seguente:
Misure transitorie
«1. Le sostanze specificate nell’allegato e le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 5 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
3. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze specificate nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 5 febbraio 2026 in conformità alle norme applicabili prima del 5 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.».
3. L’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1421 è sostituito dall’allegato I del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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