Art. 2

Art. 2

In vigore dal 12 gen 2024
1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato I. 2.   Non sono messi a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all’allegato I, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche, né sono destinati a loro vantaggio. 3.   Nell’allegato I sono indicati le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi: a) responsabili di aver partecipato a azioni che minacciano la democrazia, lo Stato di diritto o la trasferimento pacifico del potere in Guatemala o aver fornito sostegno o beneficiato di tali azioni, tra cui: i) la persecuzione o l’intimidazione di istituzioni o funzionari pubblici partecipanti al o coinvolti nel processo elettorale, di autorità democraticamente elette o dell’opposizione democratica in Guatemala; ii) la repressione, la persecuzione o l’intimidazione di rappresentanti della società civile o dei media o di giudici, avvocati e pubblici ministeri; b) le azioni che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Guatemala mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali; c) l’associazione con le persone fisiche di cui alle lettere a) e b).
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