Art. 3
Misure transitorie
In vigore dal 12 gen 2024
Misure transitorie
1. Il preparato specificato nell’allegato e le premiscele contenenti tale preparato, prodotti ed etichettati prima del 4 agosto 2024 in conformità alle norme applicabili prima del 4 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
2. I mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti il preparato specificato nell’allegato, prodotti ed etichettati prima del 4 febbraio 2025 in conformità alle norme applicabili prima del 4 febbraio 2024, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Storico versioni
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