Art. 6
Lampuga
In vigore dal 10 gen 2024
Lampuga
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali di pesca pelagica esercitate da pescherecci dell'Unione adibiti alla cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) utilizzando i FAD nel Mar Mediterraneo. Si applica anche alla pesca ricreativa della lampuga nel Mar Mediterraneo.
2. La capacità massima della flotta, espressa in numero di navi, kW e stazza lorda (gross tonnage – GT), in relazione ai pescherecci dell'Unione autorizzati a pescare lampuga è fissata nell'allegato II.
3. Il numero massimo di FAD per navi autorizzate a pescare la lampuga è stabilito nell'allegato II.
4. Il livello massimo delle catture di lampuga non supera i livelli fissati nell'allegato II.
5. Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a 10 kg o a cinque esemplari di qualsiasi taglia per persona al giorno e nel periodo dal 15 agosto al 31 dicembre.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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