Art. 19 · Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

Art. 19

Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato

In vigore dal 10 gen 2024
Ripartizione delle possibilità di pesca per il rombo chiodato 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del rombo chiodato (Scophthalmus maximus) nel Mar Nero. 2.   Il TAC per il rombo chiodato applicabile nelle acque dell'Unione situate nel Mar Nero, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII. 3.   Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
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