Art. 18 · Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

Art. 18

Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto

In vigore dal 10 gen 2024
Ripartizione delle possibilità di pesca per lo spratto 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura dello spratto (Sprattus sprattus) nel Mar Nero. 2.   Il contingente autonomo dell'Unione per lo spratto, la sua ripartizione tra gli Stati membri e, se del caso, le condizioni ad esso funzionalmente collegate figurano nell'allegato VIII. 3.   Gli del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano qualora uno Stato membro si avvalga della flessibilità interannuale di cui all', paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:259:oj#art-18