Art. 17 · Occhialone

Art. 17

Occhialone

In vigore dal 10 gen 2024
Occhialone 1.   Il presente articolo si applica alla pesca commerciale e ricreativa con palangari e lenze a mano praticata dai pescherecci dell'Unione per la cattura dell'occhialone (Pagellus bogaraveo) nel Mare di Alborán. 2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VII. 3.   Il numero massimo di palangari e lenze a mano autorizzati per la pesca dell'occhialone è stabilito nell'allegato VII. 4.   Per le attività di pesca ricreativa, il numero massimo di catture è limitato a un pesce per pescatore al giorno. Alla pesca ricreativa nel Mare di Alborán si applica, per l'occhialone, la taglia minima di riferimento per la conservazione di 40 cm. La pesca ricreativa di tale specie è vietata durante il periodo di chiusura della pesca commerciale stabilito a livello nazionale.
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