Art. 16 · Gamberi di profondità

Art. 16

Gamberi di profondità

In vigore dal 10 gen 2024
Gamberi di profondità 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante. 2.   La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato VI. 3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:259:oj#art-16