Art. 16
Gamberi di profondità
In vigore dal 10 gen 2024
Gamberi di profondità
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio e nel Mare di Levante.
2. La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato VI.
3. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato VI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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