Art. 15 · Trasmissione dei dati

Art. 15

Trasmissione dei dati

In vigore dal 10 gen 2024
Trasmissione dei dati Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2024:259:oj#art-15