Art. 14 · Gamberi di profondità

Art. 14

Gamberi di profondità

In vigore dal 10 gen 2024
Gamberi di profondità 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Canale di Sicilia. 2.   La capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo è stabilita nell'allegato V. 3.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell'allegato V.
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