Art. 13
Stock demersali
In vigore dal 10 gen 2024
Stock demersali
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate dai pescherecci dell'Unione e ad altre attività di pesca dell'Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius) e del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) nel Canale di Sicilia.
2. Il livello massimo delle catture di gambero rosa mediterraneo non supera i livelli fissati nell'allegato V.
3. Lo sforzo di pesca massimo consentito per il nasello e la capacità massima della flotta espressa in kW, GT e numero di pescherecci a strascico autorizzati a pescare stock demersali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell'allegato V.
4. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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