Art. 12
Trasmissione dei dati
In vigore dal 10 gen 2024
Trasmissione dei dati
Nel trasmettere alla Commissione i dati relativi agli sbarchi dei quantitativi degli stock catturati, a norma degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli Stati membri utilizzano i codici degli stock figuranti nell'allegato IV del presente regolamento.
Storico versioni
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