Art. 58 · Disposizioni transitorie

Art. 58

Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 gen 2024
Disposizioni transitorie Gli articoli da 9 a 13, da 15 a 20, 24, 27, 38, 39, 40, 45, 48 e 55 continuano ad applicarsi, mutatis mutandis, nel 2025 fino all'entrata in vigore del regolamento che fisserà le possibilità di pesca per il 2025.
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