Art. 41
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale
In vigore dal 10 gen 2024
Condizioni applicabili alla pesca del tonno obeso, del tonno albacora, del tonnetto striato e dell'alalunga del Pacifico meridionale
1. Gli Stati membri provvedono affinché il numero di giorni di pesca assegnati ai pescherecci a cianciolo adibiti alla cattura del tonno obeso (Thunnus obesus), del tonno albacora (Thunnus albacares) e del tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non superi i 403 giorni.
2. I pescherecci dell'Unione non praticano la pesca mirata dell'alalunga (Thunnus alalunga) del Pacifico meridionale nella zona della convenzione WCPFC a sud di 20° S.
3. Il numero di pescherecci dell'Unione autorizzati a praticare la pesca del pesce spada (Xiphias gladius) nelle zone a sud di 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell'allegato IX, tabella 1.
4. Il numero massimo di pescherecci a cianciolo dell'Unione autorizzati a pescare tonnidi tropicali nelle zone d'alto mare comprese tra 20° N e 20° S della zona della convenzione WCPFC non supera i limiti stabiliti nell'allegato IX, tabella 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2024:257:oj#art-41