Art. 39
Divieto di pesca dei mobulidi
In vigore dal 10 gen 2024
Divieto di pesca dei mobulidi
I pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione IATTC non possono svolgere attività di pesca di mobulidi (famiglia Mobulidae, che comprende i generi Manta e Mobula), né tenere a bordo, trasbordare, sbarcare, immagazzinare, mettere in vendita o vendere parti o carcasse non sezionate di mobulidi catturati in tale zona. Non appena si accorgono che sono stati catturati dei mobulidi, essi li rilasciano immediatamente, per quanto possibile vivi ed indenni.
Storico versioni
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