Art. 29 · Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2024-2025

Art. 29

Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2024-2025

In vigore dal 10 gen 2024
Notifiche riguardanti la pesca esplorativa di austromerluzzi per la campagna di pesca 2024-2025 1.   Gli Stati membri possono partecipare o autorizzare i loro pescherecci a partecipare alla pesca esplorativa di austromerluzzi (Dissostichus spp.) con palangaro nelle sottozone FAO 48.6, 88.1 e 88.2 e nelle divisioni FAO 58.4.1, 58.4.2 e 58.4.3a al di fuori delle zone di giurisdizione nazionale per la pesca nel periodo dal 1o dicembre 2024 al 30 novembre 2025, conformemente all', paragrafi da 2 a 7, del regolamento (CE) n. 601/2004 del Consiglio (41). 2.   In deroga ai termini di cui all', paragrafi 5 e 6, del regolamento (CE) n. 601/2004, gli Stati membri che intendono procedere in tal senso ne danno notifica al segretariato della CCAMLR entro e non oltre il 1o giugno 2024.
Storico versioni

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